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di ENPA
Aprile 2012 - La Cassazione sancisce definitivamente l’applicabilità degli articoli 544 bis e ter del codice penale non solo alle specie d’affezione
Con una storica sentenza la Cassazione sancisce definitivamente l’applicabilità degli articoli 544 bis e ter del codice penale non solo alle specie d’affezione. “Il pronunciamento della nostra Suprema Corte, che - lo ricordiamo - assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, chiarisce che i delitti di maltrattamento e uccisione sono sempre applicabili a qualunque specie animale, anche in presenza di leggi speciali (ad esempio: circhi, sperimentazione, allevamento)”, spiega l’Enpa che prosegue: “Questo conferma dunque che la legge 189/2004 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate' non tutela soltanto cani e gatti”.
“Ciò significa che alcune categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa alla natura dell’attività che essi svolgono – aggiunge l’Enpa -. Auspichiamo quindi che anche magistrati e forze dell’ordine prendano in considerazione questa importante sentenza per garantire la corretta applicazione della legge e il rispetto del sentire collettivo nei confronti degli animali”.
Con il suo pronunciamento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Pistoia, la quale – a sua volta – aveva impugnato il provvedimento di assoluzione emesso dal Tribunale di Pistoia a favore di un circense. Il procedimento contro l’uomo, imputato di avere causato con le sue condotte omissive lesioni agli animali detenuti nella propria struttura, era stato promosso dalla Lega Anti-Vivisezione (Lav). L’imputato era stato assolto perché, secondo il Tribunale di Pistoia, l’544 ter non si sarebbe dovuto applicare a “quelle attività umane che hanno un rilievo sia di carattere commerciale che ludico, ovvero un risvolto di carattere economico”.
La Cassazione, invece, è stata di altro avviso, fissando nel nostro ordinamento giuridico un principio importantissimo.
ilcambiamento.it