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Consentita solo la commercializzazione di prodotti provenienti dagli Inuit
Pellicce di foca, l'Europa dice basta
Il parlamento di Strasburgo approva le norme che ora varranno in tutti i 27 Paesi dell'Unione

 
STRASBURGO (Francia) - A larghissima maggioranza (550 voti favorevoli, 49 contrari e 41 astensioni), il Parlamento europeo ha approvato oggi, a Strasburgo, un regolamento che vieta la vendita nell’Ue di prodotti derivati dalle foche. Saranno ammesse eccezioni solo per gli animali uccisi nel contesto della caccia tradizionale degli esquimesi (inuit) o svolta ai fini della gestione sostenibile delle risorse marine, oppure se i prodotti derivati costituiscono «souvenir» di viaggio.
  
UGUALE PER TUTTI - Il nuovo regolamento, sul quale c’è già stato un compromesso con il Consiglio Ue che garantisce ora la sua rapida adozione formale ed entrata in vigore, mira a superare con una norma unica europea la frammentazione del mercato causata dalle diverse leggi nazionali, rispondendo allo stesso tempo alle preoccupazioni dei cittadini sul benessere delle foche. Da anni, le immagini cruente delle battute di caccia sulla banchisa in cui i cuccioli di foche vengono massacrati a bastonate, commuovono le opinioni pubbliche e motivano le campagne delle associazioni animaliste e delle ong ambientaliste.
    
 
 
LE NUOVE REGOLE - Con le nuove norme verrà vietata su tutto il mercato Ue la commercializzazione di prodotti ottenuti da animali che possono aver provato «dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza». Il regolamento si applicherà nove mesi e venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In base al testo di compromesso con il Consiglio Ue, l’introduzione sul mercato comunitario di prodotti derivati dalle foche sarà autorizzate solo quando «provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza». Inoltre, l’importazione di prodotti derivati dalle foche è autorizzata quando «è di natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari». La vendita sul mercato Ue sarà anche autorizzata «unicamente su basi non lucrative» per gli articoli provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e »praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine». In entrambi i casi, il tipo e la quantità di questi prodotti non dovranno essere tali da far ritenere che l’importazione e la vendita possa avere finalità commerciali.
 
L'IMPORT IN ITALIA - Le foche sono cacciate dentro e fuori l’Ue per ricavarne prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, inclusi i prodotti più vari come le capsule Omega 3 o abiti che incorporano pelli e pellicce lavorate di foca. Nell’Ue le foche sono uccise e scuoiate in Svezia, Finlandia e Regno Unito (Scozia) per ricavarne prodotti o a fini di disinfestazione. Nei paesi terzi la caccia è praticata soprattutto in Canada, Groenlandia, Namibia, Norvegia e Russia. La Danimarca e l’Italia sono di gran lunga i due più grandi importatori di pelli da pellicceria gregge di foca destinate alla trasformazione o vendita sul mercato comunitario. La Danimarca le importa direttamente dal Canada e dalla Groenlandia, mentre l’Italia da Russia, Finlandia e Scozia.
 
ATTUAZIONE E SANZIONI - Entro nove mesi dall’ entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle sue disposizioni, e prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive» e andranno notificate alla Commissione europea. Inoltre, due anni dopo l’entrata in vigore, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per attuare il regolamento. La Commissione presenterà un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio Ue sull’applicazione del regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ogni periodo.
(Apcom)
 

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