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01 febbraio 2013 - L’investimento di un gatto è costato una sanzione di 398 euro a un sessantenne del Montebellunese. È successo sabato. Verrà multato perché, dopo averlo travolto, non si è fermato a soccorrerlo. Sono gli effetti del nuovo codice della strada, che introduce il principio di omissione di soccorso anche per gli investitori di animali.
A stabilirlo è l’articolo 189, comma 9-bis, che recita così: «L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno».
Ed ecco le sanzioni: «Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 a 311 euro».
E quindi i responsabili di investimenti di animali sono avvertiti, ma anche chi assiste a un incidente simile senza intervenire. Ed è sempre da ricordare il codice penale all’articolo 544 bis, che recita: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi».
E il 544-ter: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».(a.z.)
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/02/01/news/ma-per-il-gatto-c-e-l-omissione-di-soccorso-1.6457935